La raccolta e la commercializzazione dei funghi viene disciplinata dalle Regioni e Province autonome, attraverso norme emanate in applicazione alla Legge 23 agosto 1993, n. 352, (integrata dal DPR 14 luglio 1995, n. 376).
Le regioni determinano anche le agevolazioni in favore dei cittadini (coltivatori diretti, gestori dell’uso del bosco, soci di cooperative agricolo-forestaliche etc.) che effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito.
La raccolta dei funghi è vietata:
- nelle riserve naturali integrali
- nelle aree dei parchi nazionali, nelle riserve naturali e nei parchi naturali regionali
- nelle aree specificamente interdette dall’autorità forestale competente per motivi silvo-colturali
- in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico.
La raccolta è vietata anche nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili, salvo che ai proprietari.
Secondo la normativa vigente le regioni e le province autonome istituiscono e organizzano gli Ispettorati micologici.
La vigilanza sull’applicazione della legge è affidata:
- agli agenti del Corpo forestale dello Stato
- ai nuclei antisofisticazione dell’Arma dei Carabinieri
- alle guardie venatorie provinciali
- agli organi di polizia locale urbana e rurale
- agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle ASL aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente
- alle guardie giurate campestri
- agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali
- alle guardie giurate volontarie.
Ogni violazione delle norme comporta la confisca dei funghi raccolti (fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza) e l’applicazione, da parte delle competenti autorità, di sanzioni di tipo amministrativo.